|
|
 |
Documenti e certificati |
Non servono più i certificati anagrafici se a richiederli è un ufficio della Pubblica Amministrazione o di imprese che gestiscono servizi pubblici (Enel, Telecom, Poste, ecc). E' possibile presentare, o inviare per posta, o via fax a questi uffici pubblici una semplice dichiarazione "autocertificazione", firmata dall'interessato, senza autentica di firma e senza bollo, che ha la stessa validità temporale dei certificati.
I Tribunali sono esclusi dall'obbligo di accettare le autocertificazioni.
Le autocertificazioni possono essere utilizzate anche nei rapporti tra i privati che vi consentano (banche, assicurazioni, notai e aziende private).
I CERTIFICATI ANAGRAFICI
L'Ufficio Anagrafe rilascia, soltanto per uso privato e giudiziario ai propri cittadini residenti, i seguenti certificati, che se richiesti dagli uffici pubblici sopra menzionati sono sostituiti dall'autocertificazione:
- certificati anagrafici di nascita, di matrimonio e di morte, rilasciati anche se il fatto è avvenuto fuori dal territorio comunale di Olgiate Olona
- cittadinanza
- certificato contestuale, nel quale sono riportati vari dati: residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato civile e nascita
- stato di famiglia, che riguarda la composizione del nucleo familiare
- esistenza in vita
- godimento diritti politici/elettorali
- residenza
- stato libero, che attesta lo stato civile della persona interessata
- vedovanza, che attesta lo stato di vedovo/a della persona interessata.
VALIDITA'
I certificati di nascita e di morte hanno validità illimitata. Tutti gli altri hanno sei mesi di validità, ma anche se scaduti devono essere accettati dalle pubbliche amministrazioni: basta aggiungere sul certificato una dichiarazione con la quale si conferma la validità dei dati.
Il Codice Fiscale è lo strumento di identificazione dei contribuenti nei rapporti con il fisco, garantisce da errori nell'attribuzione dei redditi e consente lo scambio delle informazioni tra le banche dati delle diverse amministrazioni. E' formato da sedici caratteri, nove alfabetici e sette numerici.
Il codice fiscale si richiede presso gli Uffici periferici delle Entrate del Ministero delle Finanze.
E' sufficiente presentare un documento di riconoscimento valido ed il codice fiscale verrà rilasciato a vista.
N.B. si ricorda, al momento della denuncia di nascita, di richiedere il numero del codice fiscale che è necessario per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
Quando si cambia residenza o abitazione si deve comunicare agli Ufficio delle entrate il nuovo indirizzo al quale verranno inviati i rimborsi Irpef ed eventuali duplicati dei tesserini magnetici.
La comunicazione può essere fatta anche da un'altra persona che dovrà presentare una fotocopia del documento da cui risulti il nuovo indirizzo oppure un'autocertificazione se l'indirizzo sul documento non fosse stato ancora cambiato.
Visita il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, dove è possibile ottenere online il duplicato del proprio tesserino del codice fiscale, in caso di smarrimento o furto, indicando il codice fiscale stesso, o in alternativa i propri dati anagrafici.
I minori di anni 15 possono espatriare nei casi previsti dalla legge utilizzando come documento valido per l'espatrio un certificato di nascita o estratto di nascita vidimato dall'Ufficio Passaporti.
I genitori richiedenti dovranno inoltrare richiesta scritta da compilarsi su apposito modello che potrà essere ritirato presso la stessa questura o presso il commissariato competente per territorio o presso le stazioni dei Carabinieri di zona.
Alla domanda dovrà essere allegato l'assenso dei genitori o il nulla osta del giudice tutelare nonché il certificato di nascita o il certificato estratto di nascita e 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata
Visita il sito della Polizia di Stato
Visitare l'Europa è più sicuro se si viaggia con il modello E111. Si tratta di un modulo che da oggi, grazie ad una specifica autorizzazione del Ministero della Salute, recepita dalla Direzione Generale Sanità Regione Lombardia, si può recuperare direttamente sul portale della regione lombardia
Il modello stampato dal cittadino ha valore a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori passaggi agli sportelli ASL. Chi lo desidera può comunque ritirare lo stesso modulo presso il Distretto socio sanitario di residenza. Il modello E 111 viene rilasciato ai residenti in Italia, iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che viaggiano per turismo e per periodi non superiori al mese (per durate superiori, lo status di viaggiatore non muta ma viene sospeso il servizio di "medicina di base"). Una volta raggiunta la destinazione, è consigliabile segnalare all'autorità sanitaria locale la propria presenza: in alcuni paesi questa iscrizione è obbligatoria. In Spagna, per esempio, la mancata iscrizione impedisce l'accesso al servizio gratuito. In ogni caso, comunque, il modello E 111 dà diritto ad ottenere lo stesso tipo di trattamento riconosciuto ai residenti dello Stato stesso: in Francia, per esempio, i cittadini pagano la cura per intero e poi si fanno rimborsare dalla cassa malattia estera. Il modello E 111 assicura sia assistenza da parte di medici sia cure ospedaliere.
Nel caso in cui la permanenza superi i 30 giorni, il Modello va richiesto all'ASL.
Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.
Per i minori di 10 anni l'uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto stesso o in una apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà genitoriale e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto) il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato.
I minori di 16 anni possono in ogni caso essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli.
Il passaporto viene rilasciato (e rinnovato) dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale della Polizia di Stato
La patente di guida è una abilitazione che consente di guidare un veicolo corrispondente alla categoria per la quale la patente è stata rilasciata.
La domanda per il rilascio o il rinnovo deve essere inoltrata all'ufficio della Motorizzazione Civile Trasporti Civili (MCTC) compente per territorio di residenza.
Il rilascio della patente si ottiene superando un esame di teoria ed una prova pratica di verifica delle capacità e dei comportamenti su strada, che deve essere effettuata su veicoli dotati di doppi comandi, fatta eccezione per i motocicli. Gli esami sono effettuati da dipendenti della Motorizzazione Civile; sono pubblici e possono essere sostenuti dopo 1 mese dalla data di rilascio ed entro i 6 mesi di validità del cosiddetto "foglio rosa" (l'autorizzazione necessaria per esercitarsi alla guida su strada). In tale limite di tempo è possibile ripetere una sola volta una delle due prove d'esame. Per sostenere gli esami occorre prenotarsi non oltre il 5° giorno lavorativo precedente la data della prova; non è possibile prenotare l'esame di guida negli ultimi cinque giorni lavorativi di validità del foglio rosa.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri si distinguono tre diverse situazioni:
- Cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
- Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ma con accordi sulla conversione di patenti. I conducenti di uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea, ma che abbia firmato accordi in merito con l'Italia, può guidare in Italia se provvisto di Patente Internazionale. Nel caso in cui desideri acquisire la residenza anagrafica in Italia o se risieda in Italia da più di un anno, deve convertire la patente in italiana.
- Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea senza accordi sulla conversione di patenti
Se si appartiene a quella categoria di cittadini di Paesi che non abbiano firmato accordi con l'Italia occorre guidare in Italia provvisti della propria o della Patente Internazionale. Se si soggiorna in Italia da oltre un anno, occorre chiedere la residenza e prendere la patente italiana, vale a dire che è necessario sostenere di nuovo gli esami teorici e pratici per conseguirla (se non si conosce bene l'italiano, si può optare per l'esame teorico orale).
Per informazioni più dettagliate in merito a:
Categorie, requisiti, veicoli abilitati - Conseguimento - Esercitazioni alla guida, esame, limitazioni neopatentati - Rinnovo - Cambio di residenza - Deterioramento - Smarrimento, furto, distruzione - Riclassificazione - Revisione - Revoca - Sospensione - Conversione o riconoscimento patente estera - Permesso internazionale di guida - Conversione patente militare si rinvia al sito specifico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DUPLICATO
Dal 15 aprile 2001 si puo' ricevere direttamente a casa il duplicato della patente e della carta di circolazione, nel caso in cui vengano rubati, smarriti, deteriorati o distrutti. Basta sporgere denuncia entro 48 ore presso un ufficio di polizia e l'utente riceverà subito una ricevuta, che costituisce permesso provvisorio di guida o di circolazione (sostituisce la patente o la carta di circolazione).
Al momento della ricezione del nuovo documento, si dovranno pagare le spese postali e un diritto fisso di euro 5.16.
Per il duplicato della patente di guida al momento della denuncia si dovranno consegnare due fotografie formato tessera su sfondo bianco.
Se entro 45 giorni dalla denuncia il duplicato del documento non è ancora pervenuto si possono chiedere informazioni al Ministero dei Trasporti e della Navigazione al numero verde 800/232323.
Attenzione: In circostanze particolari, il denunciante non potrà usufruire della nuova procedura, e dopo aver sporto denuncia ed aver ritirato il permesso provvisorio dovrà rivolgersi all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per richiedere il duplicato del documento
Scarica il fac-simile della modulistica rilasciata dall'Ufficio di Polizia:
Patente
Carta di Circolazione
Per maggiori informazioni visita i siti della
Polizia di Stato
Polizia Stradale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
La richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata personalmente presso l'Ufficio stranieri del locale Commissariato di Polizia, ove l'interessato provvederà a compilare l'apposito modulo con l'assistenza del personale in servizio allo sportello. Si rammenta che la prima richiesta di permesso di soggiorno deve essere fatta entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia.
- Lavoro subordinato
- Lavoro autonomo
- Attesa occupazione
- Studio
- Famiglia
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Allegare all'istanza la seguente documentazione:
- 4 fotografie
- marca da bollo da Euro 10,33
- passaporto valido con relative fotocopie
- certificato di residenza o autocertificazione del domicilio
- impegnativa di lavoro con firma autenticata
- stato di servizio o denuncia del rapporto di lavoro all'I.N.P.S.
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Allegare all'istanza la seguente documentazione:
- 4 fotografie
- marca da bollo da Euro 10,33
- passaporto valido con relative fotocopie
- certificato di residenza o autocertificazione del domicilio
- partita I.V.A
- iscrizione al Registro Esercenti Commercio
- licenza comunale per le attività se è prevista
Permesso di soggiorno per attesa occupazione
Allegare all'istanza la seguente documentazione:
- 4 fotografie
- marca da bollo da Euro 10,33
- passaporto valido con relative fotocopie
- certificato di residenza o autocertificazione del domicilio
- iscrizione alle liste di collocamento
Permesso di soggiorno per studio
Allegare all'istanza la seguente documentazione:
- 4 fotografie
- marca da bollo da Euro 10,33
- passaporto valido con relative fotocopie
- attestato di frequenza al corso di studi seguito
- copertura assicurativa nel caso di studi universitari
Permesso di soggiorno per famiglia
Allegare all'istanza la seguente documentazione:
- 4 fotografie
- marca da bollo da Euro 10,33
- passaporto valido con relative fotocopie
- certificato di residenza o autocertificazione del domicilio
- stato di famiglia e certificato di matrimonio
(Informazioni tratte dal sito ufficiale della Polizia di Stato)
Il commissariato di Busto Arsizio, sito in via Candiani 9 e' aperto dal lunedi' al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00
Tel: 0331-327902
|
|
|
|
 |
 |