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Giustizia

Difensore Civico

Giudice di pace







Difensore Civico

L'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE DI OLGIATE OLONA E' MOMENTANEAMENTE SOSPESA

Il Difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela di persone, associazioni ed enti che ritengano di essere state lese, nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti e comportamenti attivi o omissivi dell'amministrazione comunale, delle sue Istituzioni od Aziende, dei concessionari di servizi comunali
Possono richiedere, gratuitamente, l'intervento del Difensore Civico tutti i cittadini, associazioni residenti, o domiciliati nel Comune, gli stranieri o apolidi residenti o domiciliati nel Comune di Olgiate Olona che lamentino ritardi, irregolarità, negligenze e carenze nell'attività degli uffici comunali.
La figura del Difensore Civico puo' essere cosi' riassunta:
- e' il garante della legalita', dell'imparzialita', del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- ha il compito di vigilare sulla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi;
- assicura il rispetto dei diritti e della tutela delle posizioni soggettive dei soggetti legittimati di fronte all'Amministrazione Comunale, tutelandoli e controllando il regolare svolgimento delle loro pratiche presso queste Amministrazioni;
- favorisce in generale la comunicazione tra P.A. e privati;
- deve segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei privati;
- puo' eseguire indagini sull'operato degli uffici amministrativi;
- segnala all'Ente interessato le disfunzioni che ha rilevato.

Non puo' invece, mai intervenire:
- su atti meramente politici;
- su atti gia' davanti all'autorita' giudiziale civile, amministrativa, tributaria, penale;
- per annullare, riformare o sanzionare direttamente in relazione ad atti amministrativi;
- nelle controversie tra privati.( es. questioni condominiali, rapporti di vicinato, eredità, controversie commerciali, etc.)
- in sostituzione del giudice ordinario (giudice di pace, pretore, tribunale, ecc.), nè del giudice amministrativo (T.A.R., Consiglio di Stato).
Coloro che abbiano interesse a chiedere l'intervento del Difensore civico possono :
  • telefonare ai numeri 0331-608759-608715-608714 per fissare un appuntamento
  • inviare un fax al numero 0331 - 641.433
  • scrivere un esposto all'ufficio Difensore Civico - via Luigia Greppi, 4 - 21057 Olgiate Olona

Scarica qui il regolamento che disciplina l'operato del difensore civico.

Giudice di pace

Il giudice di pace ha competenza sia in sede di conciliazione fra le parti per una controversia di qualsiasi valore, sia in sede contenziosa.
Il giudice di pace ha competenza anche in materia penale per reati previsti da leggi speciali, come quelli del codice della strada.

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE (per controversie senza limite di valore).
Chi ricorre a questa procedura non ha l'obbligo di farsi rappresentare da un legale, ma può comparire di persona o delegare un esperto, o un fiduciario munito di mandato a conciliare (art. 317 del codice di procedura civile).
- La procedura non comporta spese legali.
- Fino a Euro 1032,91 (2 milioni di lire) il verbale è assente anche dell'imposta di registro; sulle conciliazioni di valore superiore a Euro 1032,91 (ai 2 milioni di lire) è applicata l'imposta di registro.
- Tempo massimo 60 giorni.
- Se la conciliazione non riesce le parti sono libere di agire in sede contenziosa.
- In caso di conciliazione, il relativo verbale, redatto dal giudice di pace, non avrà il valore di titolo esecutivo (come una sentenza), ma avrà comunque il valore di una scrittura privata, utile per ottenere un provvedimento giurisdizionale, come il decreto ingiuntivo.

PROCEDURA CONTENZIOSA
Per le controversie di importi fino ad un milione di lire, è possibile stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un legale, qualora il consumatore si senta sufficientemente preparato a sostenere il processo.
Il Giudice di Pace è competente per le seguenti controversie:
- Beni mobili (somme e/o cose) fino a Euro 2582,28 (5 milioni di lire).
- Infortunistica, per risarcimento danni a persone e/o cose a seguito di incidenti stradali e nautici fino a Euro 15493,70 (30 milioni di lire).
- Senza limiti di valore per cause relative a distanze per siepi o alberi, confini con i vicini, modalità d'uso dei servizi di condominio, rapporti tra proprietari e inquilini, immissioni di fumo e di calore, esalazioni, rumori.

Per le controversie fino a 1032,91 euro , il giudice decide secondo "equità" e le sentenze sono inappellabili, essendo ricorribili solo per cassazione per motivi di diritto. Questo significa che il Giudice non deve applicare rigorosamente e formalmente il diritto, ma ricercare la "giustizia del caso concreto", permettendo al consumatore di pervenire a una decisione favorevole, anche laddove la letterale applicazione della legge non sempre lo consentirebbe.

Notizie utili
CHI PUO' USUFRUIRE DEL SERVIZIO
Tutti i cittadini che abbiano controversie per le quali sono competenti i giudici di pace, come ad esempio:
- mancato funzionamento di un prodotto acquistato
- danno causato da un prodotto difettoso
- mancata esecuzione di un servizio nei termini pattuiti
- richiesta di un compenso non dovuto
- ritardata o mancata consegna di un prodotto o effettuazione di un servizio
- conclusione di un contratto dal quale si vuole recedere, ecc.
La controversia può essere nei confronti di qualsiasi soggetto, pubblico o privato:
- venditori porta a porta
- negozianti
- ristoranti, banche, assicurazioni
- agenzie di viaggio
- tour operator, alberghi
- aziende produttrici in genere
- aziende fornitrici di servizi, ecc.

MODALITA'
Le richieste al giudice di pace possono essere formulate direttamente dal consumatore, indicando le proprie generalità e quelle della controparte, i fatti alla base del contenzioso e le prove di quanto si afferma.
Il verbale che sarà redatto dovrà essere depositato presso la cancelleria del giudice di pace, il quale provvederà a fissare la data per la convocazione delle parti in causa.

GIUDICE DI PACE
P.zza Leone, XXIII, 1
21052 BUSTO ARSIZIO
TEL: 0331-629905
FAX: 0331-636172

ATTENZIONE
IL NUOVO CODICE DELLA STRADA PREVEDE CHE PER CONTESTARE LE MULTE BISONA VERSARE UNA CAUZIONE.
Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada cambia anche il ricorso al Giudice di Pace per contestare le multe: ora è infatti necessario versare una cauzione in Cancelleria. Lo chiarisce una Circolare del Ministero della Giustizia a proposito del nuovo art.204 bis del Codice della Strada. In particolare, chi vuole contestare una multa davanti al Giudice di Pace deve versare nella Cancelleria del Giudice una somma pari alla metà del massimo della sanzione prevista ed inflitta, a pena di inammissibilità del ricorso.
Il Ministero precisa che non potendo le cancellerie ricevere versamenti in denaro, i versamenti dovranno essere effettati tramite libretto di deposito giudiziario presso l'Ente Poste da allegare al ricorso.
Scarica qui la circolare ministeriale

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