COMUNE di OLGIATE OLONA

sezione centrale

COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE

Presentazione

La vendita di cose antiche o usate è soggetta, oltre che alla disciplina del commercio, anche alle disposizioni di polizia amministrativa contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773/1931, artt. 126 e 128) e nel relativo regolamento di esecuzione (Regio decreto n. 635/1940, artt. 16, 242 e 247). 

Per "cose antiche" si intendono gli oggetti che datano più di 50 anni dalla costruzione e che hanno acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico od artistico.

I beni aventi valore storico od artistico sono quelli elencati nell'Allegato A al decreto legislativo n. 42/2004.

Per "cose usate" s'intendono sia quelle che possono essere riutilizzate (es. dischi), sia quelle che possono essere impiegate in maniera diversa rispetto all'uso fattone in origine (es. lattine di birra raccolte a fini di collezionismo).

Requisiti

  • Essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 (carichi pendenti)
  • Essere esenti da una qualsiasi causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 (antimafia)
  • Essere titolari di attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio in sede fissa o di commercio su aree pubbliche.

L'esercizio dell'attività di commercio di cose antiche o usate con/senza valore storico-artistico è poi subordinato alla presentazione al Comune di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da parte del titolare (in caso di Ditta individuale) o del legale rappresentante (in caso di Società/Ente/Associazione). 

La S.C.I.A. non può essere resa validamente da: 

• chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione 

• chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza 

• chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta 

Cosa occorre

L'interessato deve inoltrare allo Sportello Unico del Comune apposita segnalazione certificata d'inizio attività, utilizzando il modello SCIA COMMERCIO COSE ANTICHE O USATE 

Istruzioni

Il modello deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare i dati richiesti.

Al modello va allegata: 

- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante

- (per i cittadini extracomunitari) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità

- registro che deve essere tenuto per l’annotazione delle operazioni effettuate, da far vidimare (per tale richiesta va compilato l'Allegato 3 in fondo al modello, completo del numero di marche da bollo necessarie, cioè una marca da bollo da Euro 16 da apporre ogni 100 fogli del registro)

Note:

COMPILAZIONE E INVIO PRATICA TELEMATICA 

- scaricare il modello della SCIA e compilarla; 

- firmare digitalmente la SCIA e tutti gli allegati ivi previsti; 

- trasmettere da una casella di posta certificata (PEC) la SCIA e gli allegati firmati digitalmente all'indirizzo PEC del comune di Olgiate Olona;

Informazioni

L'attività può essere iniziata dal giorno in cui si presenta la S.C.I.A. in Comune. 

La S.C.I.A. ha validità illimitata. 

È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività attraverso il modulo compilando la parte di interesse.

Per il commercio di cose usate prive di valore o valore esiguo quali, ad esempio, vestiti, chincaglieria, bigiotteria e cose di poco conto, non sussiste obbligo di presentazione della SCIA né della tenuta del registro delle operazioni giornaliere.

Modulistica
MODELLO SCIA COMMERCIO COSE ANTICHE O USATE 
 
Normativa di riferimento
R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 126) 
R.D. 6 maggio 1940 n. 635 Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (art. 242) 
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (art. 19) 
Legge 7.8.1990 n. 241 (art. 19) 
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"