COMUNE di OLGIATE OLONA

sezione centrale

Commercio su aree pubbliche

Il Decreto legislativo 31 marzo 1997 n.114 (cd Decreto Bersani) definisce il commercio al dettaglio, come “l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”;

L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

Si definisce attività commerciale su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.

Il 5 febbraio 2010, sul 3° supplemento ordinario BURL è stata pubblicata la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Commercio e Fiere”.

Si tratta di un testo unico “compilativo” (redatto ai sensi della L.R. n.7/2006 “riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici”) che, cioè, si limita a mettere insieme le norme di settore, fino a ieri disperse in 16 leggi, che vengono contestualmente abrogate, eliminando le contraddizioni e gli errori materiali, correggendo i rimandi reciproci e recependo alcune prescrizioni di normativa nazionale che risultano inderogabili da parte delle Regioni; fra le leggi abrogate concernenti il commercio su area pubblica, troviamo:

  • Legge Regionale 14 luglio 1999 n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59”);
  • la Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche);
  • Legge Regionale 25 novembre 2002 n. 27 (Normativa sull’occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate);
  • Legge Regionale 23 maggio 2006 n.11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati);
  • Legge Regionale 31 marzo 2008 n.8 (Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche);
  • Legge Regionale 29 giugno 2009 n.9 (Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali);

Requisiti professionali e di idoneità all’attività:

Il D.Lgs 26/3/2010 n.59 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO) ha abrogato i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n.287 che disciplinavano i requisiti morali e professionali necessari per intraprendere una attività commerciale o un pubblico esercizio. Tali requisiti previsti dal D.Lgs n.59/2010 hanno modificato anche quelli eventualmente previsti dalle Leggi regionali (e quindi anche quelli previsti in Regione Lombardia dalla L.R. 2/2/2010 n.6). 

Pertanto il soggetto che intende esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche , sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di società, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (contenute nella cosiddetta "legge antimafia" n.575/1965) o indagato per altri reati individuati nelle norme di legge (art.71, comma 1, del D.Lgs n.59/2010).

Infatti non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

  • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

Il divieto di esercizio dell'attività delle lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, tutte le persone di cui all’art.2 del D.P.R. n.252/98, (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali:

- per le S.N.C.: tutti i soci

- per le S.A.S: e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari

- per le S.P.A. e le S.R.L.: dall’amministratore unico oppure dal Presidente ed i Consiglieri del Consiglio di amministrazione.

Inoltre il soggetto titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante o il preposto nel caso di società che intende esercitare in qualsiasi forma, l’attività commerciale per il settore merceologico alimentare deve essere in possesso del requisito professionale così come previsto dall’art.71 comma 6, del D.Lgs n.59/2010 e così di seguito riportati:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività. 

L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Nel caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

La L.R. n.1/2007 ha applicato il sistema della D.I.A.P. con effetto immediato anche a questa modalità di vendita al dettaglio ma esclusivamente per la parte relativa alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari; infatti per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio su aree pubblica per il settore merceologico alimentare, occorre richiedere ed ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività al Comune competente e successivamente, all’effettivo inizio dell’attività, presentare la D.I.A.P. per dichiarare che sussistono i requisiti igienico-sanitari. In questo caso infatti, l’inizio effettivo dell’attività, a cui fa riferimento la D.I.A.P., non è contestuale né alla richiesta né al rilascio dell’autorizzazione, ma avviene in un secondo tempo, entro i termini massimi consentiti dalla legge. E’ in tale momento che va presentata la D.I.A.P., qualora richiesta ai fini igienico-sanitari.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO DI MERCATO

Il commercio su aree pubbliche su posteggio è l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; sono considerate aree pubbliche le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per posteggio, si intende la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale; infine per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare di tale autorizzazione, però, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie ed è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune nel “Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche” e può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Nei mercati cittadini è possibile trovare una vasta scelta di prodotti, dagli alimentari (ortofrutta, salumeria, formaggi, pesce, pollivendolo, miele, ecc.), dai casalinghi, all’abbigliamento e accessori, dagli articoli di ferramenta ai giocattoli, ecc.

A Olgiate Olona il mercato si tiene, esclusi i giorni di festività:

il MARTEDI' mattina dalle 8.00 alle 13.00 nel parcheggio messo a disposizione dal Comune dietro la Piazza S.Gregorio (n.40 banchi di cui n.14 alimentari).

MERCOLEDI' mattina dalle 8.00 alle 13.00 nel rione Buon Gesù, attualmente sul sagrato della Chiesa in Piazza Volontari della Libertà (n.12 banchi di cui n.3 alimentari).

Cosa occorre per poter iniziare l’attività: L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale è rilasciata dal Responsabile dell’UFFICIO COMMERCIO-ARTIGIANATO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE, sulla base di un’apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali.

La disponibilità di posteggi liberi sul mercato viene pubblicizzata attraverso la pubblicazione per almeno settanta giorni all’Albo pretorio e sul sito web del Comune, del bando di assegnazione contenente tutti i dati e le notizie riguardanti il posteggio; il bando viene altresì trasmesso alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nonché ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio. 

Ogni interessato può presentare istanza al Comune, volta ad ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione della relativa area del posteggio, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’avviso di disponibilità di posteggi.

La domanda, resa legale con l’apposizione del bollo da euro 16, deve contenere le seguenti dichiarazioni: 

  • i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  • codice fiscale e partita IVA se quest’ultima già posseduta;
  • se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
  • il possesso dei requisiti soggettivi, sia morali che professionali (per il settore merceologico alimentare);
  • di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d’area pubblica;
  • la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
  • il settore od i settori merceologici;
  • l’eventuale tipologia merceologica se imposta nel bando.

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell’ordine, i seguenti criteri:

  • maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov’è ubicato il posteggio per il quale si concorre all’assegnazione in concessione;
  • attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all’art.9, della L.R. n.6/2010;
  • anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
  • anzianità di esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall’iscrizione al registro delle imprese;
  • tipologia merceologica o prodotti non presenti nel mercato.

A parità dei predetti titoli di priorità, la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all’ufficio protocollo generale del Comune.

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile dell’ufficio commercio cura la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito web del Comune, della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui sopra. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull’istanza di revisione il Responsabile dell’ufficio commercio è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L’esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’Albo pretorio del Comune e successivamente comunicato all’interessato.

L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla predetta graduatoria, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa, contestualmente alla vidimazione della Carta di esercizio che l’operatore commerciale è tenuto a presentare debitamente compilata nelle parti di riferimento.

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti per lo svolgimento dell'attività.

Per il settore alimentare occorre presentare compilato il MODELLO A della DIAP Regionale per ottenere la registrazione ai fini della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari prevista ai sensi della L.R. n.1/2007.

Nessuna attività può essere avviata senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione comunale. 

Condizioni necessarie per esercitare l’attività di vendita su area pubblica su posteggio: 

L’esercente per esercitare l’attività:

- deve essere in possesso dei requisiti morali ed eventualmente professionali di cui all’art.71 del D.Lgs. n.59/2010;

- non deve avere in essere cause di divieto, sospensione o decadenza indicate all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575, come modificato dal D.P.R. 3/6/1998 n. 252 (antimafia); 

- entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

 

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

Il titolo autorizzatorio deve essere esibito in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.

Il Responsabile dell’ufficio, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente, mediante presa d’atto sull’autorizzazione dell’assolvimento da parte del titolare, degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali di cui all’art. della Legge regionale n.6/2010. 

Partecipazione alla “spunta” per i posteggi temporaneamente liberi:

per spunta: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

Gli operatori che intendono essere inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi del mercato, devono presentare apposita domanda all’Ufficio commercio-artigianato-attività produttive utilizzando il modello DOMANDA PER PARTECIPARE SPUNTA MERCATO in distribuzione presso l’ufficio ovvero scaricabili da questo sito web.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni o temporaneamente liberi, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in possesso dell’originale del titolo autorizzatorio che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all’autorizzazione che intendono utilizzare.

L’assegnazione dei posteggi liberi è effettuata, giornalmente, dalla Polizia locale o da altro personale comunale incaricato a partire dall’inizio dell’orario stabilito per le vendite sulla base dei seguenti criteri di priorità:

  • medesima tipologia merceologica del posteggio da occupare;
  • maggior numero di presenze al mercato
  • maggiore anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro dell’imprese.

In caso siano contemporaneamente vacanti più posteggi, il personale della Polizia locale potrà stabilire le priorità di assegnazione agli operatori aventi diritto, secondo criteri di ordine merceologico e di spazio, avendo cura di evitare, in quanto possibile, l'accostamento con altri banchi e/o esercizi commerciali a posto fisso che trattino gli stessi prodotti; 

In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in caso di assenza di operatori iscritti alla spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione del settore merceologico non alimentare; mentre al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, non potrà essere assegnato ad operatore autorizzato al settore merceologico alimentare, un posteggio ricompreso nel settore non alimentare 

I posteggi destinati alla vendita di prodotti ittici eventualmente liberi, possono essere assegnati temporaneamente esclusivamente ad operatori che vendono tali prodotti che comunque non possono trovare collocazione in posteggi destinati ad altre merceologie.

Per il subingresso, l'eliminazione di un settore merceologico e la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica occorre farne apposita comunicazione all’Ufficio commercio –artigianato – attività produttive utilizzando il DIAPMODELLO B in distribuzione presso l’ufficio ovvero scaricabile da questo sito web.

In caso di subingresso deve essere allegata copia dell'atto notarile comprovante il trasferimento in proprietà o gestione dell'azienda, oppure certificazione sostitutiva rilasciata dal professionista presso il quale l'atto medesimo è stato formalizzato; deve essere altresì allegato l’originale della autorizzazione acquistata.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio è effettuata dal comune sede del posteggio.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs n.59/2010 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN AREA PUBBLICA IN MODO ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. 

L'autorizzazione in forma itinerante è valida su tutto il territorio nazionale ed abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. 

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie ed è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune nel “Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche” approvato con del. C.C. n.40 del 4/10/2010 e può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

E' fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. 

Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri

Cosa occorre per poter iniziare l’attività: Chiunque intenda esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel Comune di Olgiate Olona, deve presentare apposita domanda, resa legale con apposizione di bollo da euro 16, all’Ufficio commercio-artigianato-attività produttive utilizzando il modello DOMANDA COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE in distribuzione presso l’ufficio ovvero scaricabili da questo sito web.

Nella domanda l'interessato dichiara:

  • i dati anagrafici e il codice fiscale;
  • il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs n.59/2010;
  • il settore o i settori merceologici;
  • di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante;
  • di essere titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno, (se extracomunitario)

Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

L’autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora l’Ufficio commercio non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Per il settore alimentare occorre presentare compilato il MODELLO A della DIAP Regionale per ottenere la registrazione ai fini della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari prevista ai sensi della L.R. n.1/2007.

Nessuna attività può essere avviata senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione comunale. 

Condizioni necessarie per esercitare l’attività di vendita su area pubblica: 

L’esercente per esercitare l’attività:

- deve essere in possesso dei requisiti morali ed eventualmente professionali di cui all’art.71 del D.Lgs n.59/2010;

- non deve avere in essere cause di divieto, sospensione o decadenza indicate all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575, come modificato dal D.P.R. 3/6/1998 n. 252 (antimafia) 

- non deve essere in possesso di altra autorizzazione di vendita su area pubblica in forma itinerante;

- deve essere in possesso di idoneo mezzo mobile per l’esercizio dell’attività;

- entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

Il titolo autorizzatorio deve essere esibito in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. 

Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.

Per il subingresso, l'eliminazione di un settore merceologico e la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica occorre farne apposita comunicazione all’Ufficio commercio –artigianato – attività produttive utilizzando il DIAPMODELLO B in distribuzione presso l’ufficio ovvero scaricabile da questo sito web.

In caso di subingresso deve essere allegata copia dell'atto notarile comprovante il trasferimento in proprietà o gestione dell'azienda, oppure certificazione sostitutiva rilasciata dal professionista presso il quale l'atto medesimo è stato formalizzato; deve essere altresì allegato l’originale della autorizzazione acquistata.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs n.59/2010 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità

Carta di esercizio e attestazione annuale di verifica dell’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali

Si rammenta quindi che, a far data dal 16/12/2009, per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 8 – comma 4 quater – della L.R. 15/2000 (sanzione pecuniaria da cinquecento a tremila euro), gli operatori commerciali su area pubblica dovranno obbligatoriamente essere in possesso della CARTA DI ESERCIZIO; detto documento dovrà essere presente in originale presso i posteggi di mercato o altri luoghi ove l’operatore svolge la propria attività.

LA CARTA DI ESERCIZIO:

• deve essere compilata dall’operatore

• per la compilazione l’operatore può rivolgersi alle proprie Associazioni di Categoria: la compilazione è gratuita anche per i non iscritti (è dovuto il rimborso delle spese)

• l’operatore dovrà a propria cura:

- provvedere alla presentazione della carta di esercizio compilata, presso ogni Comune che abbia rilasciato le autorizzazioni che vi risultano indicate corredata dalla fotografia/e del titolare e/o legale rappresentante di società e/o soci amministratori;

- provvedere, entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo dell’attività (cessazione, affitto, etc.), all’aggiornamento della carta presso il Comune competente per territorio ove è avvenuta la variazione

ATTESTAZIONE ANNUALE SULLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

In conformità con quanto indicato nel protocollo di intesa ANCI Lombardia, FIVA, ANVA sottoscritto il 30 luglio 2009, è stabilito che le verifiche annuali della sussistenza dei 

requisiti previsti dalla legge relativamente al rispetto degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, debbano essere effettuate entro il 30 ottobre di ogni anno mediante attestazione da apporsi, su tutti i titoli autorizzativi rilasciati all’operatore, dai diversi Comuni interessati.

Per le verifiche e successivo rilascio della relativa attestazione, l’operatore può rivolgersi – come indicato al punto 8 tit. IV.2 dell’allegato A alla DGR VIII/8570, alle Associazioni di Categoria a titolo gratuito, in alternativa può decidere di rivolgersi al proprio Comune di residenza o a uno dei Comuni sede di posteggio.

Per il rilascio dell’attestazione da parte del Comune di Olgiate Olona devono essere presentati in copia, con originale in visione, i seguenti documenti:

- visura camerale aggiornata (non anteriore a 6 mesi) attestante l’iscrizione attiva al Registro Imprese;

- ricevuta della trasmissione telematica Mod. Unico;

- codice INPS;

- PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) INAIL (se trattasi di ditta individuale, il titolare non ha l’obbligo dell’iscrizione; l’obbligo riguarda solo i collaboratori e i dipendenti);

- Codice fiscale e Partita IVA del titolare e dei soci;

- Fotocopia del documento di identità;

Nonché, nel caso in cui tali documenti venissero presentarti alle associazioni di categoria:

- Autocertificazione dell’operatore con la quale lo stesso assume responsabilità personali in merito alla veridicità dei dati forniti. 

Regolamento comunale commercio aree pubbliche