COMUNE di OLGIATE OLONA

sezione centrale

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Sono “pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” i ristoranti, le trattorie, le osterie, le tavole calde, i bar, le birrerie e pub, i caffè, i disco-bar, ecc.

Per “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” si intende la vendita per il consumo sul posto, di alimenti e bevande anche alcoliche, e comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

L’insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed il trasferimento degli stessi è libero nell’intero territorio comunale, fermo restando il rispetto delle norme relative ai requisiti personali e professionali, alle destinazioni d’uso urbanistico-edilizie delle aree e degli immobili e delle altre disposizioni previste dalle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, paesistico-ambientale, acustica, di viabilità, di prevenzione incendi e sicurezza, nonché di sorvegliabilità dei locali ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564.

Al fine di garantire che i pubblici esercizi possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso una equilibrata presenza sul territorio degli stessi, non sono stabiliti limiti e parametri numerici al rilascio delle autorizzazioni, ai sensi di quanto indicato nel punto 12.5 dell’allegato A alla D.G.R. 23 gennaio 2008, n. VIII/6495.

Chiunque intenda esercitare nell’ambito del territorio comunale l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell’ Ufficio comunale competente.

La tipologia dell’autorizzazione è unica ed abilita alla somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Le attività di somministrazione in relazione all’attività esercitata, possono assumere le seguenti denominazioni:

  • ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
  • esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
  • tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
  • pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”;
  • bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
  • bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
  • bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
  • wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
  • disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività;
  • discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;
  • stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima.

Il titolare dell’attività deve comunicare per iscritto al Comune, prima dell’inizio o della

modifica dell’attività, la denominazione di riferimento

L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione, è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente:

- per il titolare se trattasi di Ditta individuale, e del delegato, se trattasi di Società, in essa indicato;

- per i locali se privati, o per l’area pubblica, se in concessione, in essa indicata;

- nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria (se già rilasciata) ovvero alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata alla A.S.L. competente ai fini della registrazione.

Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

L’autorizzazione di somministrazione abilita anche a:

  • installazione e uso di apparecchi radio e televisivi, impianti di diffusione sonora (mediante dischi, cassette, CD) e di immagini (proiezione di partite, telefilm, ecc. mediante pay TV, visione di dvd, utilizzo di karaoke) a condizione che non venga modificato il locale, non vengano allestite strutture per il pubblico (palchi, tribune, piste da ballo, ecc.), non venga percepito un compenso per la fruizione di tali apparecchiature sia sotto forma di biglietto di ingresso che di maggiorazione del costo delle consumazioni e pertanto che non si configuri un vera e propria attività di trattenimento;
  • esercizio dell’attività di giochi leciti (biliardo, calcetto, giochi di carte, di società e simili) nel rispetto della normativa vigente in materia.

REQUISITI PROFESSIONALI E DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ

Il soggetto che intende aprire una attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di società, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (contenute nella cosiddetta "legge antimafia") o indagato per altri reati individuati nelle norme di legge (art.71 commi 1 e 2 del D.Lgs n.59/2010).

Tale requisito deve essere posseduto da tutti i soci.

Inoltre il soggetto titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante o il preposto nel caso di società deve essere in possesso del requisito professionale così come previsto dall’art.71 comma 6, del D.Lgs n.59/2010.

I requisiti professionali devono essere posseduti dal richiedente in caso di impresa individuale, e dal personale delegato all’attività di somministrazione, in caso di società, associazioni o organismi collettivi.

Il locale deve rispondere ai requisiti di conformità, al regolamento edilizio, alle norme urbanistiche e relative destinazioni d'uso, ed alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento d'igiene e deve essere previsto nel piano di urbanistica commerciale.

In relazione al rilascio o al trasferimento di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di intrattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all’aperto, saranno valutate l’idoneità dell’ubicazione o saranno richieste particolari misure di mitigazione, in relazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, prevedendo fasce o misure di rispetto tra i pubblici esercizi, i luoghi di cura e riposo e i luoghi destinati al culto.

COSA OCCORRE PER INIZIARE L’ATTIVITÀ:

Per poter aprire una attività di somministrazione di alimenti e bevande, occorre presentare apposita richiesta in competente bollo da euro 16 utilizzando il Modulo domanda apertura PE in distribuzione presso l’ufficio.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze; per le domande presentate a mano, l’Ufficio Protocollo ne restituisce una copia vidimata con timbro datario ed eventualmente numero di protocollo del comune, che costituisce titolo dell’avvenuta corretta presentazione e la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione all’Ufficio Protocollo, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.

Nella domanda di rilascio devono essere indicate:

- le generalità del richiedente;

- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs n.59/2010;

- la precisa ubicazione dell’esercizio; intendendo per tale, l’indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali o comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente dell’esercizio;

- la superficie indicativa di somministrazione specificando quella riservata alla somministrazione ed all’eventuale attività commerciale o di servizio esercitata congiuntamente.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

  • planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all’attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell’esercizio a sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
  • certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
  • nei casi previsti dalla legge, certificato di prevenzione incendi o la relativa istanza da inoltrare o inoltrata al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  • certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi;
  • documentazione di previsione di impatto acustico;
  • D.I.A.P. Modello A 
  • documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: copia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c) e), f) e g), può essere presentata dal richiedente all’Ufficio comunale competente anche dopo il rilascio dell’autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell’inizio dell’attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall’art.69, comma 8, della L.R. n.06/2010.

L'apertura del pubblico esercizio potrà avvenire solamente quando gli viene rilasciata l'autorizzazione commerciale da parte del Comune.

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo, o dalla data di deposito di eventuale documentazione integrativa, il Responsabile dell’Ufficio Commercio comunica all’interessato l’accoglimento o il rigetto della richiesta presentata per l’apertura o il trasferimento di sede dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In caso di accoglimento della domanda, nella relativa comunicazione il titolare verrà inviato a presentare la documentazione mancante di cui al precedente art. 69, comma 8, della L.R. n.06/2010, prima dell’inizio dell’attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell’autorizzazione stessa.

Una volta rilasciata l’autorizzazione, entro 10 giorni il Responsabile dell’Ufficio competente ne comunica gli estremi a: Giunta Regionale, Prefetto, Questore, Azienda Sanitaria Locale (ASL) e CCIAA.

Per quanto riguarda i profili igienico-sanitari, in conseguenza dell'entrata in vigore delle Leggi regionali nn.1 e 8/2007 e delle relative disposizioni attuative, è possibile compilare l'apposita Modulistica D.I.A.P., da consegnare in quadrupla copia all’Ufficio commercio –artigianato – attività produttive che ne curerà direttamente l'inoltro al Servizio sanitario. In qualsiasi momento l'ASL competente potrà effettuare controlli per verificare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità. La denuncia, nel frattempo, dispiega immediatamente i propri effetti quale autocertificazione di conformità igienico-sanitaria. 

Al modello A DIAP, inoltre, deve essere allegata copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma di euro 32,40 sul conto corrente postale n.10852218- ASL Provincia di Varese – Distretto Castellanza- dovuta al Servizio sanitario per la registrazione dell'attività. 

La richiesta di apertura o di trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere corredata della documentazione di previsione di impatto acustico, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge n.447/1995, alla L.R. n.13/2001 e alla D.G.R. 8/3/2002, n.7/8313. Per quei locali che durante la loro attività prevedono:

- l’utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l’aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionino anche in periodo notturno; 

- l’utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

La documentazione di previsione di impatto acustico è trasmessa da parte dell’Ufficio comunale competente per la relativa valutazione, all’A.R.P.A. territorialmente competente.

 

OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI

Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve esporre:

  • all’interno del locale:

    - le autorizzazioni o copie di denunce di inizio attività munite della prova dell’avvenuta presentazione;

    - tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande;

    - tabella dei giochi proibiti;

    - cartello indicante l’orario prescelto;

  • all’esterno del locale:

    - menù, solo per gli esercizi che somministrano alimenti (lettere a,b,c, e d punto 6 della D.G.R. n.VIII/6495);

    - cartello indicante l’orario prescelto.

Per il servizio al tavolo è obbligatorio fornire il listino prezzi con l’indicazione dell’eventuale costo del servizio. in caso di esercizi che non applichino alcuna maggiorazione per il servizio al tavolo, il listino prezzi potrà essere sostituito dall’apposita tabella delle consumazioni esposta all’interno del locale. In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.

Comunque le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall’esercente, debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche e soprattutto per quanto concerne le somme aggiuntive attribuibili al servizio.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sul divieto di fumo.

DELEGATO DEL TITOLARE

E’ facoltà del titolare di ditta individuale o del legale rappresentante della società delegare l’attività di somministrazione a uno o più soggetti preposti per l’esercizio della medesima.

L’atto di delega, firmato dal delegante, dovrà essere compilato e firmato per accettazione dal delegato stesso, contenere le generalità del delegato il quale dovrà certificare, o autocertificare nei modi di legge, il possesso dei requisiti morali (di cui all’art.71 commi 1 e 2, D.Lgs n.59/2010) ed indicare il requisito professionale posseduto (di cui all’art. 71 comma 6, D.Lgs n.59/2010).

Il titolare dell’attività ha l’obbligo di comunicare, entro 30 giorni, l’avvenuto conferimento dell’incarico all’Ufficio Commercio.

Modulistica

IN FASE IN FASE DI AGGIORNAMENTO

SUBINGRESSO IN UNA ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il subingresso negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può avvenire per:
• trasferimento della titolarità (proprietà)
• trasferimento della gestione, attraverso un contratto di usufrutto, comodato o affitto d'azienda 
o per atto tra vivi, attraverso un contratto di permuta, donazione, compravendita o a seguito di fallimento o di fusione;
o a causa di morte, per successione ereditaria.
Prerequisiti
• Esistenza di un valido contratto di trasferimento dell'azienda commerciale (in proprietà o in gestione). Il contratto deve avere la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (da notaio).
• Requisiti dei locali: L'attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie ed urbanistiche, tecniche, igienico - sanitarie con particolare riferimento all’agibilità negli interventi strutturali per i quali è richiesta;le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso.
La persona subentrante dev'essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 , commi 1 e 2 del D.Lgs. N.59/2010 .
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, tutte le persone di cui all’art.2 del D.P.R. n.252/98, (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali:
- per le S.N.C.: tutti i soci
- per le S.A.S: e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari
- per le S.P.A. e le S.R.L.: dall’amministratore unico oppure dal Presidente ed i Consiglieri del Consiglio di amministrazione.
Inoltre il soggetto titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante nel caso di società che intende esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere in possesso del requisito professionale così come previsto dall’art.71 comma 6, del D.Lgs n.59/2010; in quest’ultimo caso è tuttavia ammessa la delega ad un altro soggetto, diverso dal titolare, in possesso dei medesimi requisiti.
Cosa occorre
Per subentrare in un'attività di pubblico esercizio è necessario inoltrare apposita comunicazione, utilizzando il “MODELLO VARIAZIONI PE" in distribuzione presso l’ufficio commercio ovvero scaricabile da questo sito web.
In caso di subingresso deve essere allegata copia dell'atto notarile comprovante il trasferimento in proprietà o gestione dell'azienda, oppure certificazione sostitutiva rilasciata dal professionista presso il quale l'atto medesimo è stato formalizzato. 
A chi deve essere presentata la comunicazione di subentro: la comunicazione deve essere presentata normalmente in due copie all’Ufficio commercio –artigianato – attività produttive. Il Responsabile dell’Ufficio, verificata sommariamente la completezza della domanda, invita il richiedente e recarsi presso l’Ufficio Protocollo il quale ne restituisce una vidimata con timbro datario ed eventualmente numero di protocollo del Comune, che costituisce titolo dell’avvenuta corretta presentazione
Cosa allegare:
• la documentazione richiesta nell’allegato 4 del modello;
• fotocopia di un documento di identità del dichiarante, qualora la comunicazione non venga sottoscritta in presenza dell'impiegato comunale addetto alla ricezione. 
Note
La semplice comunicazione di subingresso, in presenza di tutti i requisiti e i presupposti di legge, legittima l'esercizio dell'attività senza bisogno di attendere l'effettivo rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.
Non sono soggetti ad autorizzazione amministrativa, ma solo a segnalazione certificata di inizio attività, le seguenti tipologie di somministrazione:

  • negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L'attività d'intrattenimento s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento. Non costituisce attività d'intrattenimento la semplice musica d'accompagnamento e compagnia;
  • negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
  • nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
  • nel domicilio del consumatore;
  • nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'art.72 della L.R. n.6/2010;
  • nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
  • nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.
    Non esiste una superficie minima per l'esercizio pubblico, né esiste una distanza minima da rispettare da altri pubblici esercizi.
Modulo

 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI CIRCOLI PRIVATI

Il D.P.R. 4/4/2001 n.235 distingue, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione, due tipologie di circoli:
• quelli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali;
• quelli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.
Il D.P.R. n.235/01 richiamando il D.P.R. n.917/86 (art. 111 comma 3) opera una delimitazione nelle finalità dei circoli che possono usufruire di un particolare regime tributario e di conseguenza anche amministrativo.
Si deve quindi trattare di circoli o associazioni “politiche, sindacali, e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona”. 
Queste finalità devono risultare nell’atto costitutivo o nello statuto.
ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVENTI FINALITA’ ASSISTENZIALI
Le associazioni e i circoli, di cui all’art. 111, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi (DPR 917/86), aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali devono presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l’attività, una denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. n.241/90 (ora SCIA).
La materia è stata disciplinata a livello regionale dapprima con la L.R. n.30/2003; poi la L.R. n.1/2007 ha applicato il sistema della D.I.A.P. con effetto immediato anche a questa modalità di pubblico esercizio. 
La L.R. n.30/2003 è stata abrogata dalla L.R. 2/2/2010 n.6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (pubblicato sul B.U.R.L. 3° Suppl. Ord., n.5 del 5/2/2010).
Infatti l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in un circolo privato aderente ad enti o organizzazioni nazionali è soggetta a dichiarazione (D.I.A.P.).
Nella D.I.A.P. il legale rappresentante deve dichiarare:

  • l’ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
  • il tipo di attività di somministrazione
  • l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
  • che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 111, commi 3, 4-bis e
    4-quinquies, del testo unico delle imposte dei redditi (DPR 917/86);
  • che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal ministero dell’interno ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 287/91 e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
Alla D.I.A.P. deve essere allegata copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto.
Se l’attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall’art. 71 comma 6 del D.Lgs n.59/2010.
Se il circolo o l’associazione non si conforma alle clausole previste dall’art. 111, comma 4-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi, l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall’art. 71 comma 6 del D.Lgs n.59/2010 e al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 69 della citata L.R. n.06/2010.
Il legale rappresentante dell’associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute in merito alla sussistenza dell’adesione agli enti con finalità assistenziali riconosciuti dal Ministero dell’interno nonché alla sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 111 comma 4- quinquies e del D.P.R. n.235/01.
Modulistica
IN FASE DI AGGIORNAMENTO
ASSOCIAZIONI E CIRCOLI NON ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI CON FINALITA’ ASSISTENZIALI

Le associazioni e i circoli, di cui all’art. 111, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi (DPR n.917/86), non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali devono presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l’attività, domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 69 della L.R. n.06/2010.
 
Nella domanda il legale rappresentante deve dichiarare:

  • il tipo di attività di somministrazione;
  • l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
  • che l’associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte dei redditi (DPR 917/86);
  • che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.3, comma 1, della L. n.287/91 e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
Alla domanda deve essere allegata copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto.
Se l’attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall’art. 71 comma 6 del D.Lgs n.59/2010.
Per il rilascio dell’autorizzazione il Comune si attiene alle disposizioni di cui all’art. 69 della L.R. n.06/2010.
La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
Se il circolo o l’associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall’art. 71, comma 6, del D.Lgs n.59/2010, del legale rappresentante del circolo o dell’associazione o di un suo delegato;
Il legale rappresentante dell’associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e del D.P.R. n.235/01. 
Modulistica
IN FASE DI AGGIORNAMENTO
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE: SOLO REQUISITI MORALI
Ai sensi della L. n.35/2012, a partire dal 07/04/2012, per l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,  tradizionali e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  NON è più richiesta l'autocertificazione dei requisiti professionali.

 

Rimane invece ancora l'obbligo di autocertificare il possesso dei requisiti morali.
Pertanto la SCIA che gli interessati devono presentare al SUAP comunale dovrà essere corredata dalla “Scheda 2” compilata esclusivamente nella parte riferita ai requisiti morali.