COMUNE di OLGIATE OLONA

sezione centrale

Strutture ricettive all'aria aperta

La Regione Lombardia, con il “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, approvato con L.R. 16 luglio 2007, N.15 (BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 ), e il Regolamento Regionale 04.03.2003, n. 2 "Regolamento in attuazione della L.R. 13.04.2001, n. 7 «Norme in materia di sciolina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta»", disciplina le strutture ricettive all’aria aperta.

Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in:

  • villaggi turistici,
  • campeggi,
  • aree di sosta.

Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi

autonomi di pernottamento. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi. L'ente gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell'attività ricettiva.

Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

I campeggi ed i villaggi turistici all'interno dei quali sono presenti strutture ricreative ed attrezzature sportive di carattere permanente e di costruzione non precaria, aventi estensione minima pari al trenta per cento della superficie totale, possono utilizzare in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze.

Le attrezzature e gli altri allestimenti di soggiorno possono essere dotati di preingressi mobili.

È vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aria aperta.

I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti ed attrezzature non può comunque, essere imposto ai clienti.

L’Amministrazione provinciale dispone la classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree di sosta. La classificazione avviene in base a requisiti predeterminati per ciascuno dei livelli attribuibili, contrassegnati da uno a quattro stelle e disciplinati in apposito regolamento

La classificazione attribuita all'azienda ricettiva è esposta al pubblico.

Cosa occorre per poter iniziare l’attività: Chiunque intenda esercitare l’attività ricettiva in strutture all’aria aperta deve presentare apposita domanda, resa legale con apposizione di bollo da euro 16, all’Ufficio commercio-artigianato-attività produttive utilizzando il modello DOMANDA ATTIVITÀ RICETTIVA ALL’ARIA APERTA in distribuzione presso l’ufficio ovvero scaricabili da questo sito web. 

Il richiedente che non sia una persona fisica designa un responsabile della gestione. Il mutamento del responsabile, nonché il subentro di terzi nella gestione sono immediatamente comunicati al comune. 

Nella domanda deve essere indicata la denominazione prescelta e il periodo di apertura.

Condizioni necessarie per esercitare l’attività ricettiva: 

- L’esercente deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931 e non deve avere in essere cause di divieto, sospensione o decadenza indicate all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575, come modificato dal D.P.R. 3/6/1998 n. 252 (antimafia) né deve trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento ovvero di aver presentato domanda di concordato preventivo;

- Le aziende ricettive all’aria aperta sono realizzate in zone individuate dagli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, in conformità alle norme e agli indirizzi del Piano territoriale paesistico regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale con valenza paesistica vigente. L'insediamento di tali aziende è consentito esclusivamente nelle aree a tal fine destinate dal piano regolatore generale corredato da uno studio geologico; qualora l’azzonamento dl PRG non sia supportato da tale studio, il comune predispone uno studio idrogeologico dell'area interessata dal complesso, eseguito da un professionista abilitato, ed esteso anche alle aree circostanti le cui caratteristiche morfologiche possono generare rischi.

- Deve essere assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti, con esclusione delle installazioni igienico-sanitarie riservate.

- Le attrezzature e gli impianti devono essere tenuti in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione, nonché alle norme di sicurezza.

- Devono essere realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti da leggi e regolamenti vigenti in materia, al fine di consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.

- I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari ed ospiti dei clienti. 

La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive all’aria aperta è soggetta a permesso di

costruire rilasciato dal Comune ovvero a denuncia di inizio attività, che devono essere accompagnate dalla relazione paesistica inerente la sensibilità del sito e l'incidenza del progetto proposto.

Non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento, che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono rimovibili in qualsiasi momento.

Attività ricettive all’aria aperta – deroghe ed esclusioni:

Non sono soggetti a tutti gli obblighi delle attività di cui sopra, sempre che siano garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell'ambiente:

  • i campeggi temporanei, organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;
  • i campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.

L'allestimento di tali campeggi deve essere preventivamente autorizzato, per il periodo definito, dal comune sul cui territorio si intende organizzare il soggiorno, sentita l'autorità sanitaria locale.

Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere ad una adeguata copertura assicurativa, da allegare alla domanda di autorizzazione all'esercizio, di cui costituisce requisito indispensabile.

Campeggi e soggiorni didattico - educativi

Sono considerati soggiorni in strutture fisse autogestite quelli che utilizzano strutture fisse idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per una durata non superiore a 30 giorni. Per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite si deve presentare richiesta di autorizzazione al comune competente per territorio secondo l'Allegato A della L.R. 26 maggio 2008, n. 16.

Sono considerati campeggi temporanei autogestiti quelli che utilizzano strutture montate su aree o terreni idonei a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone e loro accompagnatori per una durata non superiore a 90 giorni. Per lo svolgimento di tali campeggi si deve presentare richiesta di autorizzazione al comune competente per territorio, sentita l'autorità sanitaria locale utilizzando l'Allegato A di cui alla L.R. 26.05.2008, n. 16.

Sono considerati campeggi itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a 72 ore. Per lo svolgimento dei campeggi itineranti si devono rispettare le disposizioni previste nell'allegato D della L.R. 26.05.2008, n. 16.

Prezzi

Le tariffe dei servizi delle aziende ricettive all'aria aperta sono liberamente determinate dai singoli gestori e comunicati alla provincia competente per territorio con l’apposito modello PREZZI in distribuzione presso l’ufficio commercio ovvero scaricabile da questo sito web.

Le registrazioni obbligatorie

I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono tenuti a registrare i nominativi delle persone alloggiate e a comunicarli alla locale autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

;È fatto obbligo ai gestori delle aziende ricettive all'aria aperta di comunicare tempestivamente agli organi competenti il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

Sanzioni

È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 3.099 a euro 10.329:

  • chiunque intraprenda attività ricettive all'aria aperta senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 1.033 a euro 3.099:

  • il titolare dell'autorizzazione all'esercizio le cui attrezzature ed i cui impianti non risultino in buone condizioni di funzionamento o non siano di qualità adeguata al livello di classificazione attribuito;
  • il titolare dell'autorizzazione all'esercizio che non esponga al pubblico la classificazione dell'azienda;
  • il titolare dell'autorizzazione all'esercizio che non comunichi o comunichi in modo incompleto le tariffe dei servizi o che applichi tariffe diverse da quelle comunicate.