COMUNE di OLGIATE OLONA

sezione centrale

Strutture ricettive extra alberghiere: case per ferie - affittacamere - bed & breakfast

La Regione, con il “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, approvato con L.R. 16 luglio 2007, N.15 (BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 ), disciplina le seguenti strutture ricettive non alberghiere:

  • case per ferie;
  • ostelli per la gioventù;
  • rifugi alpinistici e rifugi escursionistici;
  • esercizi di affittacamere;
  • case e appartamenti per vacanze;
  • bed & breakfast;
  • bivacchi fissi.

Definizioni

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il comune annota in calce all'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l'attività complementare di affittacamere svolta dal titolare. Il titolare dell'esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate; in questo caso è necessario il possesso dei requisiti professionali e morali (articoli 5 e 6 della Legge Regionale 24/12/2003 n.30). I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimidi ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio:

  • pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana;
  • fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
  • telefono ad uso comune.

Per le camere da letto, l'arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo-scrittoio e da un cestino porta rifiuti.

Sono case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale.

Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e, fino all'entrata in vigore del regolamento recante l'indicazione degli standard qualitativi obbligatori minimi, gli standard indicati nell'allegato C della L.R. n.15/2007. In deroga alle norme vigenti, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il minimo di mq 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto.

Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:

  • fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
  • manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici;
  • pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente;
  • servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite.

Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni d'interesse locale o per particolari periodi dell'anno, il sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite minimo di giorni sette.

E' denominata bed & breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.

L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

L'attività può essere esercitata in non più di QUATTRO stanze con un massimo di DODICI posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.

Il responsabile dell'attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia competente. La provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di bed & breakfast comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

Cosa occorre per poter iniziare l’attività

Le attività ricettive non alberghiere, ad esclusione dei bivacchi fissi, sono intraprese previa denuncia di inizio di attività (D.I.A.) , ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

Chi deve presentare la D.I.A.: Chiunque intenda esercitare l’attività ricettiva in strutture non alberghiere deve darne comunicazione all’Ufficio commercio-artigianato-attività produttive utilizzando il modello COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ RICETTIVE NON ALBERGHIERE in distribuzione presso l’ufficio ovvero scaricabili da questo sito web.

L’attività non può essere svolta da chi:

  • ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione,
  • è sottoposto alla sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza,
  • ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina estorsione o per violenza o resistenza all’Autorità.

Alla D.I.A. devono essere allegati:

  • la planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 nella quale siano riportate per ogni locale la destinazione d'uso, le misure di ciascun vano, la superficie, l'altezza, i rapporti aeroilluminanti, la distribuzione spaziale delle attrezzature utilizzate;
  • documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei locali;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (in caso di società autocertificazione antimafia per tutti i componenti l’organo di amministrazione e copia documento valido di tutti i sottoscrittori
  • (solo bed & breakfast) polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti;
  • Modello A D.I.A.P. della Regione Lombardia.
  • fotocopia del documento d’identità o altro documento di identificazione equipollente in corso di validità.
  • fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari).

Condizioni necessarie per presentare la D.I.A.: 

- L’esercente deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931 e non deve avere in essere cause di divieto, sospensione o decadenza indicate all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575, come modificato dal D.P.R. 3/6/1998 n. 252 (antimafia) né deve trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento ovvero di aver presentato domanda di concordato preventivo;

- i locali adibiti ad attività ricettiva non alberghiera devono essere conformi alle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità;

- i locali adibiti ad attività ricettiva non alberghiera devono rispondere ai requisiti ed alle caratteristiche funzionali previsti dalla L.R. 16.07.2007, n.15 per ogni singola tipologia;

A chi deve essere presentata la D.I.A

La D.I.A. deve essere presentata in tre copie all’Ufficio commercio –artigianato – attività produttive. Il Responsabile dell’Ufficio, verificata sommariamente la completezza della domanda, invita il richiedente e recarsi presso l’Ufficio Protocollo il quale ne restituisce una copia vidimata con timbro datario ed eventualmente numero di protocollo del comune, che costituisce titolo dell’avvenuta corretta presentazione, che dovrà essere trattenuta dall’interessato e che sostituirà l’atto di licenza di cui al T.U.L.P.S. 

Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività e deve essere inviata alla provincia competente per territorio.

Il Comune comunica alla Provincia e alle strutture IAT (Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica) competenti per territorio le denunce di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione

Nessuna attività può essere avviata senza la presentazione della D.I.A.

NOTA: Ai sensi dell’art.19 della L. 241/90 l’attività ricettiva in strutture non alberghiere non può essere iniziata prima che siano decorsi almeno 30 giorni dalla data di presentazione della D.I.A.; dell’inizio effettivo dell’attività dovrà essere data comunicazione per iscritto all’ufficio commercio-artigianato-attività produttive competente direttamente o a mezzo fax al n. 0331/379045 o a mezzo raccomandata A.R.

 

Pubblicità dei prezzi

I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa.

I prezzi delle case e appartamenti per vacanze e degli affittacamere devono essere denunciati alla provincia, tramite il comune, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri.

I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi devono essere denunciati al comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.

Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera.

 

Le registrazioni obbligatorie

I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche'munito della fotografia del titolare. I predetti titolari delle strutture anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I titolari delle strutture sono altresì tenuti a comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle Questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

All’inosservanza di tali disposizioni conseguono le sanzioni penali previste dall’art.7 del TULPS, nonché la revoca della licenza.

 

Cessazione temporanea dell'attività ricettiva

Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso all’ ufficio commercio-artigianato-attività produttive del comune.

Il periodo di cessazione temporanea della attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal Comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.

 

Sanzioni
Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente capo.

Chiunque intraprende un'attività ricettiva non alberghiera senza averne fatto denuncia al Comune incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 5.165.

Chiunque esercita un'attività ricettiva non alberghiera in mancanza dei requisiti prescritti incorre nella sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549.

Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi incorre nella sanzione amministrativa da euro 129 a euro 387.

 

Modulistica
Comunicazione di inizio attività ricettive extra alberghiere