La pubblicazione serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi. La richiesta della pubblicazione deve essere rivolta al comune di residenza degli sposi o di uno di essi.
Chi puo' fare la richiesta
Chiunque decida di sposarsi e sia libero dal vincolo del matrimonio o da altri impedimenti (es.: interdizione).
Quando fare la richiesta
Se si è maggiorenni, in qualunque momento. Per i minorenni dai sedici ai diciotto anni, dopo avere ottenuto il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori
Dove andare e cosa fare
Nell’ufficio pubblicazioni di matrimonio del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi, per richiedere l’appuntamento .
Se si vuole contrarre matrimonio in chiesa (concordatario o secondo altri culti ammessi dallo Stato) bisogna consegnare la richiesta rilasciata dalla parrocchia o dal ministro di culto.
Occorre, anche, avere i documenti d’identità validi
Le pubblicazioni sono affisse alla casa comunale per almeno otto giorni comprendenti due domeniche.
Se uno dei futuri coniugi è residente in un altro Comune le pubblicazioni sono affisse in entrambi i Comuni.
Casi particolari:
I minori dai sedici ai diciotto anni devono presentare il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori;
Le donne divorziate possono contrarre nuovo matrimonio solo se sono trascorsi trecento giorni dalla data del divorzio annotata a margine della copia dell’atto di matrimonio.Anche le donne vedove possono risposarsi solo dopo trecento giorni dalla morte del marito.
Tale termine non si osserva:
- se il matrimonio è autorizzato con decreto del Tribunale;
- se esiste una sentenza da cui risulti che non c’è stata convivenza nei trecento giorni precedenti il divorzio
- se lo scioglimento o il divorzio siano stati ottenuti per mancata consumazione del matrimonio o per separazione durata tre anni.
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Se i futuri sposi devono legittimare figli nati dalla loro unione devono segnalare la circostanza al momento della richiesta delle pubblicazioni.