COMUNE di OLGIATE OLONA

sezione centrale

Cessioni di fabbricato
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita , locazione ecc.).
Infatti dopo l’entrata in vigore del D.lgs n. 23/2011, della L. 106/2011 e successivamente del D.L. n. 79 del 20/06/2012, che hanno previsto l’assorbimento dell’obbligo di presentazione della comunicazione di cessione di fabbricato attraverso la registrazione dei contratti di locazione/trasferimento immobili (vendite, assegnazioni, comodato, donazioni), il solo soggetto tenuto all’obbligo della comunicazione è:
  • chi cede l'immobile attraverso una forma che non prevede la registrazione del contratto (in questo caso sul modulo dovrà essere barrata la dicitura cessione di fabbricato a seguito di mancata registrazione del contratto);
  • chi ospita un cittadino straniero o apolide.
Il modello della comunicazione, deve essere redatto in triplice copia di cui una verrà restituita all'utente per ricevuta, se consegnata personalmente presso gli uffici del Comando di Polizia locale. E' possibile effettuare la comunicazione anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale.
Resta inoltre l'obbligo di comunicazione, stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, nel momento in cui la contro parte risulta essere un cittadino straniero. 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
In caso di presentazione oltre il termine di 48 ore o di modulo privo dei dati essenziali è prevista una sanzione che può andare da euro 160,00 a euro 1.100,00, comma inserito dalla legge 30 luglio 2002 n. 189. La presentazione della domanda non può essere fatta prima dell’avvenuta cessione. 
D.L. 20-6-2012 n. 79
Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2012, n. 142.
Art. 2  Comunicazione della cessione di fabbricati
1.  La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2.  L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3.  Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.
4.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
5.  L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
D.L. 20/06/2012 n. 79
MODULISTICA
Chiunque venda, affitti o ceda in uso a qualsiasi titolo un appartamento, abitazione, magazzino, autorimessa, laboratorio, capannone industriale o artigianale, ecc. per un periodo continuativo superiore ai 30 giorni, ai sensi dell'art. 12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 convertito in legge 18/05/1978, 191, è tenuto a comunicare tale cessione, tassativamente entro 48 ore, all'Ufficio di Polizia locale, compilando l'apposito modulo.
E' prevista una Sanzione amministrativa di 206.58 euro per chi omette o presenta in ritardo la comunicazione.
La comunicazione di cessione di fabbricato deve contenere :
- le generalità' anagrafiche e di residenza del cedente (nel caso di persone giuridiche il legale rappresentante) 
- le generalità del cessionario (la persona che assume la disponibilità del fabbricato) con gli estremi di un documento di identità valido; 
- l'esatta ubicazione dell'immobile;
- la data di cessione;
- la causale della cessione che può essere 
VENDITA, LOCAZIONE/AFFITTO, DONAZIONE, COMODATO, PROMESSA DI VENDITA.
Nel caso in cui il cessionario sia cittadino straniero occorre allegare alla denuncia una copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
Il modello deve essere redatto in triplice copia di cui una verrà restituita all'utente per ricevuta, se consegnata personalmente. E' possibile effettuare la comunicazione anche a mezzo di lettera.