COMUNE di OLGIATE OLONA

sezione centrale

Notifica atti

La notifica è un atto formale di partecipazione (con il quale la pubblica amministrazione porta legalmente a conoscenza dell'interessato dell'esistenza di un determinato atto o fatto), effettuato da soggetto abilitato (ufficiale giudiziario o messo comunale), il quale, nel consegnare l'atto che si intende portare a conoscenza, stende una relata di notifica, che costituisce documentazione dell'avvenuta consegna dell'atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario. 
Tutta la materia e la procedura relativa è trattata dagli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile e, per quanto riguarda alcune particolari forme di notificazione, dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (notificazioni in materia tributaria), dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (per la notificazioni di atti a mezzo posta) e dalla legge 21 marzo 1983, n. 149 (per la notificazione all'estero limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo). 
Le norme del codice di procedura civile, per quanto facciano riferimento solo alla figura dell'ufficiale giudiziario, sono applicabili anche alle notifiche da effettuare dal messo comunale e ciò in base al principio di completezza dell'ordinamento giuridico ed a costante dottrina e giurisprudenza. 
A fini strettamente ed esclusivamente pratici possono essere stabilite le seguenti equivalenze in ordine alle dizioni usate dal codice di procedura civile (riferite all'autorità giudiziaria) ricondotte all'attività del messo comunale: 

- per "ufficiale giudiziario" deve intendersi il messo comunale; 
- per "albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede" deve intendersi l'Albo Pretorio del comune dal quale il messo dipende ovvero si procede; 
- per "pubblico ministero" deve intendersi l'ufficio del pubblico ministero costituito presso il tribunale. L'articolo 2 del D.lgs. 19.2.1998, n. 51 ha infatti soppresso sia l'ufficio di pretura che l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale. 

La notifica si concretizza nella consegna al destinatario da parte del messo comunale di un esemplare o una copia conforme dell'atto da notificare. 
Da un punto di vista pratico si possono presentare i seguenti casi: 

  • l'atto da notificare è costituito da due o più (se i destinatari sono due o più) esemplari originali o copie dichiarate conformi. La notifica si effettua consegnando uno qualsiasi degli esemplari a ciascun destinatario.
  • l'atto da notificare è costituito da un originale ed una o più copie conformi dello stesso in relazione al numero dei destinatari. La notifica si effettua consegnando la copia conforme e trattenendo l'atto originale.
  • l'atto da notificare è costituito dal solo originale e da una o più copie non dichiarate conformi dello stesso, ovvero da sole copie non dichiarate conformi. In tal caso, salvo che la copia conforme all'originale possa essere formata dallo stesso messo comunale, non è possibile procedere alla notifica. 
    Il messo effettua la notifica consegnando al destinatario un esemplare (se dispone di esemplari originali) od una copia conforme dell'atto (nel caso in cui abbia un solo originale). Sia sull'atto che consegna che sull'originale che trattiene inserisce in calce la relazione o relata di notifica.

La relazione di notifica (articolo 148 c.p.c.) può variare in base alla procedura di notifica posta in essere e, a seconda dei casi, deve indicare: 
- la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità; 
l'ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata, ai sensi dell'articolo 47 delle norme di attuazione del codice di procedura civile; 
- il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche effettuate; 
- i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. 

La relazione è datata e sottoscritta dal messo. 

Prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali", l'articolo 139 c.p.c. prevedeva, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa, che l'originale dell'atto fosse sottoscritto per ricevuta da colui che accettava di riceverlo. 
Tale disposizione è stata abrogata. La modifica introdotta con il predetto D. Lgs. 196/2003 dispone infatti che: "Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto." 
La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attività svolta dal messo. 
L'originale dell'atto notificato con la relata di notifica è poi restituito all'amministrazione richiedente. 
La notifica non può essere effettuata in mani di persona con età inferiore ai 14 anni o palesemente incapace (v. al riguardo articolo 139 del c.p.c.).