COMUNE di OLGIATE OLONA

sezione centrale

Abbandono di veicoli su suolo pubblico

È vietato l'abbandono di veicoli o parti di essi sia sul suolo pubblico che privato.

Chi deve provvedere alla demolizione di un veicolo, si deve rivolgersi ad un demolitore autorizzato, consegnando la carta di circolazione, il certificato di proprietà o il foglio complementare.

Sarà cura del demolitore provvedere anche alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

In caso di acquisto di un nuovo veicolo, è possibile consegnare il veicolo da rottamare anche alla concessionaria venditrice.

I cittadini che ritengono che un veicolo in sosta su suolo pubblico sia in stato di abbandono ne fanno segnalazione al Comando di Polizia locale il quale, dopo aver verificato l’eventuale pendenza di denuncia di furto, provvede a fare gli opportuni accertamenti verso l’intestatario della targa di immatricolazione. 

Un veicolo è in stato di abbandono quando:

1. è privo di targhe 

2. oppure quando è privo di parti essenziali per l’uso e la conservazione.

La procedura prevede la rimozione con obbligo del verbale di constatazione – previa verifica sull’eventuale pendenza di denunce di furto - e il conferimento del veicolo in un deposito autorizzato.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del verbale di constatazione di veicolo abbandonato all’intestatario della targa, ovvero al proprietario dello stesso, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considererà cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 e seguenti del Codice Civile, verrà immesso al Centro di Raccolta autorizzato ove si provvederà alla demolizione ed al recupero dei materiali, nonché alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del Codice della Strada. 

Chi abbandona dei veicoli è soggetto ad una sanzione amministrativa prevista dagli artt. 5 e 13 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.209 che va da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00, oltre alla rimozione obbligatoria del mezzo nel caso di veicoli della cat. M1 ed N1 (categorie M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ed N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.).

Per quanto riguarda i veicoli diversi da quelli M1 ed N1 che intendono essere avviati alla demolizione, l’ambito di applicazione è contemplato dal testo unico ambientale d.lgs. 152/06. In particolare, in base all’art. 231, analogamente a quanto avviene per i veicoli M1 ed N1, devono essere consegnati ad un centro di raccolta autorizzato oppure ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L’inadempimento a tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 620,00.

Tutte le spese verranno messe a carico del proprietario del mezzo.