L’Art. 17 della Costituzione repubblicana precisa che: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”
Per “RIUNIONE” si intende il convegno di più persone in un determinato luogo, per un certo scopo (Non necessariamente un comizio ma anche per una manifestazione o comunque motivo ad esso ricollegabile) previo accordo tra loro od organizzazione.
Per “LUOGO APERTO AL PUBBLICO” si intende quello in cui è permanentemente possibile, di diritto e di fatto l’accesso a qualsiasi persona.
Si ha “ASSEMBRAMENTO” quando più persone si riuniscono in luogo pubblico senza precedente intesa o invito. L’assembramento dunque è l’incontro casuale e non organizzato di persone che si trovano in un medesimo luogo attratte da qualche circostanza improvvisa, mentre la riunione è il preordinato convenire di più persone in un medesimo luogo, normalmente per uno scopo prefissato.
Per quanto riguarda i “CORTEI”, questi sono stati definiti “riunioni in movimento”; dunque chi intende promuovere un corteo in un luogo pubblico dovrà anch’esso darne preavviso al Questore.
La vigente normativa in materia dispone:
1. (Art. 18 T.U.L.P.S) “I promotori di una riunione in luogo pubblico devono almeno 3 giorni prima darne avviso al Questore
2. (Art. 19 del Regolamento del T.U.L.P.S.) …….l’avviso per le riunioni Pubbliche …. deve contenere l’indicazione:
- del giorno
- dell’ora
- del luogo
- dell’oggetto della riunione
- le generalità di coloro che sono designati – eventualmente – a prendere la parola
- le generalità dei promotori
- la firma dei promotori.
L’avviso da inoltrarsi , (utilizzando gli appositi moduli reperibili presso i competenti uffici di P.S), deve pervenire alla Autorità di P.S. almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.
La presentazione del preavviso non esime gi organizzatori o i promotori dall’obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d’atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolar tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.)
Insieme con l'avviso, deve essere richiesta l’autorizzazione scritta dell'autorità competente, quando è necessario percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico (ad esempio se si vuole percorrere una strada comunale è necessario chiedere l’autorizzazione al Comune; se invece si vuole percorrere una strada provinciale, alla Provincia).
Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può impartire prescrizioni su i modi e i tempi di svolgimento della manifestazione.
La finalità della comunicazione è esclusivamente l’avviso alla Autorità di P.S. al fine di consentirne la valutazione circa la necessità di predisporre una adeguata vigilanza da parte delle Autorità preposte all’Ordine e Sicurezza pubblica ovvero di esprimere un diniego in presenza di cause ostative.
Nelle riunioni pubbliche è vietato in modo assoluto, anche alle persone munite di licenza, portare armi ed oggetti atti ad offendere e in caso di flagranza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere all'arresto. Inoltre è vietato l’utilizzo di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona .
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00.
LE PROCESSIONI RELIGIOSE
Per le cerimonie religiose l’art. 25 del T.U.L.P.S. dispone che “chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose FUORI DEI LUOGHI DESTINATI AL CULTO, ovvero processioni ecclesiastiche nelle pubbliche vie, deve darne avviso, ALMENO 3 giorni prima al Questore territorialmente competente.
Sono esclusi da tale obbligo, ai sensi del disposto di cui all’art. 27 T.U.L.P.S. – gli accompagnamenti funebri ed il relativo viatico.
Il Questore, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, può vietarle o può prescrivere l’osservanza di determinate modalità, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.
L'avviso scritto al Questore deve contenere:
- le generalità e la firma dei promotori;
- l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
- l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati:
- l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.
N.B. si rammenta che non è previsto l’obbligo di preavviso per le funzioni da svolgersi in luoghi aperti al pubblico. Sent. Cort. Cost. 45/1957
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00 ai sensi dell’articolo 25 del T.U.L.P.S.
Unitamente all'avviso preventivo al Questore è necessario richiedere il consenso scritto dell'autorità competente per percorrere vie o piazze ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico
Modulistica
- Modello preavviso manifestazioni art. 18 TULPS
- Modello domanda nulla osta viabilistico processioni